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POLIZZA VITA

  • Immagine del redattore: Studio legale De Biase
    Studio legale De Biase
  • 14 feb 2025
  • Tempo di lettura: 1 min

Sentenza n. 1069 del 30 giugno 2023 della Corte d'Appello dell'Aquila

La giurisprudenza da tempo ha dichiarato la nullità, stante la loro abusività, ai sensi della normativa di protezione dei consumatori, di un numero elevato di clausole contrattuali poste all’interno di un contratto di assicurazione sulla vita a favore di terzo (più esattamente, di una serie di condizioni richieste ai fini dell’ottenimento della prestazione da parte dell’assicuratore, tutte racchiuse in un’unica clausola) ritenendole, in buona sostanza, tali da formare un “cocktail giugulatorio ed opprimente per il beneficiario, e per di più senza alcun reale vantaggio per l’assicuratore, che non sia quello di frapporre formalistici ostacoli al pagamento dell’indennizzo”.( Cass. Civ. n. 17024/2015).

La previsione per cui il beneficiario deve produrre una relazione medica sulla morte del portatore di rischio non solo pone un non irrilevante onere economico a carico del beneficiario, ma per di più pone a suo carico l'onere di documentare le cause del sinistro, onere che per legge non ha. Nell'assicurazione sulla vita, infatti, il beneficiario ha il solo onere di provare l'avverarsi del rischio e quindi la morte della persona sulla cui vita è stata stipulata l'assicurazione , cosìddetto portatore di rischio. La circostanza che la morte possa essere avvenuta per cause che escludano l'indennizzabilità secondo le previsioni contrattuali in quanto fatto estintivo della pretesa attorea va provato dall'assicuratore e non dal beneficiario.

 
 
 

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