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Foro erariale Obbligazioni

  • Immagine del redattore: Studio legale De Biase
    Studio legale De Biase
  • 13 feb 2025
  • Tempo di lettura: 1 min

Sentenza n. 459/2025 Tribunale di Catania


"La competenza del giudice del foro erariale, disciplinata dall'art. 25 c.p.c., nonché dagli artt. 6 e 7 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, di natura generale e inderogabile, è sottratta alla disponibilità della stessa amministrazione e, avuto riguardo alla natura speciale di dette norme, prevale ... su ogni altra competenza, anche se inderogabile".

La sentenza con cui il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo dichiara l'incompetenza territoriale non comporta anche la declaratoria della competenza funzionale a decidere sulla opposizione ma contiene necessariamente, ancorchè implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicchè quello che trasmigra innanzi al giudice " ad quem" deve considerarsi non più, propriamente, una causa di opposizione a a decreto ingiuntivo ( che più non esiste), bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio( Cass. Civ. n. 1372/2016).





 
 
 

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