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  • Immagine del redattore: Studio legale De Biase
    Studio legale De Biase
  • 19 ore fa
  • Tempo di lettura: 1 min

EMOTRASFUSIONI INFETTE-RESPONSABILITÀ MINISTERO DELLA SALUTE


Importante pronuncia del Tribunale di Bari che ribadisce la responsabilità del Ministero della Salute per danni da emotrasfusione infetta, anche per fatti risalenti, in caso di omissione degli obblighi di vigilanza.

Una decisione che valorizza la tutela dei familiari e il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.


“In tema di emotrasfusioni infette, la responsabilità del Ministero della Salute ha natura extracontrattuale ex art. 2043 c.c. e sussiste anche per fatti anteriori all’introduzione dei test specifici, ove sia dimostrata l’omissione degli obblighi di vigilanza e controllo. Il danno da perdita del rapporto parentale è risarcibile iure proprio dei congiunti, anche sulla base di presunzioni, con applicazione dei criteri tabellari aggiornati”.

Trib. Bari, Sez. III civ., sent. n. 2844/2024 R.G., 27 novembre 2025.



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