INDEBITO INPS-ILLEGITTIMO RICHIEDERE SOMME INDIETRO
- Studio legale De Biase

- 28 feb 2025
- Tempo di lettura: 1 min
Sentenza n. 1588 del 7.11.2024 del Tribunale di Velletri.
“Il regime dell’indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell’art. 2033 c.c., in ragione dell’ «affidamento dei pensionati nell’irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell’art. 38 Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l’erogazione (…) non sia (…) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431).“
Le prestazioni erogate al pensionato non sono ripetibili fino al provvedimento che ha accertato l’indebito dovendosi tutelare l’affidamento dell’accipiens, non potendosi applicare l’art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo comprovato, il quale non è comunque configurabile nella mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l’INPS già conosce o ha l’onere di conoscere.





Commenti