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La responsabilità del Ministero della Salute in ipotesi di contagio di epatite ha natura aquiliana, a causa del comportamento omissivo.

  • Immagine del redattore: Studio legale De Biase
    Studio legale De Biase
  • 28 gen 2024
  • Tempo di lettura: 1 min

Sentenza n. 3577/2023 Tribunale di Palermo


la responsabilità del Ministero della Sanità (oggi della Salute), in ipotesi di contagio di epatite B o C o del virus HIV tramite emotrasfusioni, ha natura aquiliana, trovando il proprio fondamento in un comportamento omissivo e, cioè, nell’inosservanza colposa

dei doveri istituzionali di sorveglianza, di direttive e di autorizzazione in materia di produzione e commercializzazione di sangue umano ed emoderivati, che competono al Ministero in forza di un quadro normativo di carattere generale e specifico (cfr. L. 92/1967, D.P.R. 1256/1971, L. 519/1973, L. 33/1978, D.L. 443/1987), e ciò indipendentemente da eventuali profili ascrivibili ad altri enti nella loro attività di effettiva distribuzione e somministrazione dei suddetti prodotti (cfr. Cass. civ. n. 11609/2005).

Sussistendo a carico del Ministero della sanità (oggi Ministero della salute), anche prima dell’entrata in vigore della l. 107/1990, un obbligo di controllo e di vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico – il giudice, accertata l’omissione di tali attività con riferimento alle cognizioni scientifiche esistenti all’epoca di produzione del preparato, ed accertata l’esistenza di una patologia da virus HIV, HBV o HCV in soggetto emotrasfuso, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell’insorgenza della malattia e che, per converso, la condotta doverosa del Ministero, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi

dell’evento” (Cass. civ. n. 8430/2011).


 
 
 

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