Sanzioni Banca d'Italia: natura sostanzialmente penale e garanzie procedimentali.
- Studio legale De Biase

- 11 feb 2021
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Cass. Civ., sez. II, sent. n. 2625/2021.
Il caso in esame afferisce all’irrogazione, da parte della Banca d’Italia, di sanzioni amministrative al collegio sindacale di un istituto di credito per carenze nei controlli e non corrette segnalazioni all'organo di vigilanza di posizioni anomale e perdite.
Con la sentenza in commento, la Corte ribadisce il consolidato orientamento in materia di contraddittorio nell'applicazione delle sanzioni da parte di Banca d'Italia.
Per gli Ermellini, nel procedimento sanzionatorio di Banca d'Italia, il contraddittorio tra l'Amministrazione procedente e l'interessato è assicurato, nell'ambito della fase istruttoria, dalla preventiva contestazione degli addebiti, dall'esplicazione del diritto degli incolpati di dedurre le loro difese e di esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura sanzionatoria.
"Peraltro, è stato anche chiarito che, nel procedimento amministrativo sanzionatorio in questione, l'omessa previsione della trasmissione all'interessato delle conclusioni dell'Ufficio sanzioni amministrative, e la conseguente impossibilità di interloquire, non si pone in contrasto con l'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, quando - come stabilito dalla Corte EDU nella sentenza 4 marzo 2014, "Grande Stevens c. Italia" -, pur avendo le sanzioni natura sostanzialmente penale, il provvedimento con cui le stesse vengono irrogate sia assoggettato - come, appunto, quello di cui trattasi - ad un sindacato giurisdizionale pieno, attuato nell'ambito di un giudizio che assicura le garanzie del giusto processo, e tale lo è anche quello celebrato con le forme della camera di consiglio.
Pertanto, la Suprema Corte, ribadisce l'adeguatezza del procedimento sanzionatorio di Banca d'Italia, escludendo violazioni del contraddittorio, anche con riferimento alla più recente giurisprudenza della Corte EDU.
In particolare, ribadisce, nel caso delle sanzioni irrogate da autorità amministrative indipendenti, la necessità di un "sindacato giurisdizionale pieno".
La Corte conclude confermando il principio secondo cui, in tema di sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia, la mancata comunicazione all'incolpato degli esiti istruttori non comporta violazione del diritto di difesa e dei principi sanciti dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, atteso che il procedimento amministrativo deve ritenersi "ab origine" conforme alle prescrizioni di tale ultima disposizione, essendo il provvedimento sanzionatorio impugnabile davanti ad un giudice indipendente ed imparziale, dotato di giurisdizione piena e presso il quale è garantito il pieno dispiegamento del contraddittorio tra le parti.





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