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Documentazione bancaria del defunto: l'erede ha diritto di riceverne copia.

  • Immagine del redattore: Studio legale De Biase
    Studio legale De Biase
  • 15 feb 2021
  • Tempo di lettura: 1 min

Trib. Lecce, sent. n. 817/2020.

Ai sensi dell’art. 119 TUB l’erede ha diritto a ricevere copia della documentazione relativa al rapporto intercorso con l’istituto bancario. Non diversamente rileva la mancanza del consenso degli altri coeredi, trattandosi di diritto proprio di ciascuno di essi, e che ciascun erede è libero di azionare autonomamente.


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