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Cessioni in blocco: legittimazione sostanziale e onere della prova

  • Immagine del redattore: Studio legale De Biase
    Studio legale De Biase
  • 2 feb 2021
  • Tempo di lettura: 1 min

Cass. civ., sent. n. 24798/2020

Nei rapporti bancari, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale.


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