top of page

Diritto all’oblio e prevalenza in alcuni casi su vicende di cronaca passata.

  • Immagine del redattore: Studio legale De Biase
    Studio legale De Biase
  • 16 mar 2021
  • Tempo di lettura: 1 min

Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nella sentenza del 22 luglio 2019, n. 19681

Nell'ambito dei rapporti tra il diritto alla riservatezza (nella sua particolare connotazione del c.d. diritto all'oblio) e il diritto alla rievocazione storica di fatti e vicende concernenti eventi del passato, il giudice di merito - ferma restando la libertà della scelta editoriale in ordine a tale rievocazione, che è espressione della libertà di stampa e di informazione protetta e garantita dall'art. 21 Cost. - ha il compito di valutare l'interesse pubblico, concreto ed attuale alla menzione degli elementi identificativi delle persone che di quei fatti e di quelle vicende furono protagonisti.

Ciò è stato oggetto di chiarimento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nella sentenza del 22 luglio 2019, n. 19681.

Le Sezioni Unite della Corte con questa importantissima pronuncia danno conferma all’orientamento giurisprudenziale favorevole al riconoscimento del diritto all’oblio, già disciplinato dal Regolamento UE n. 2016/679, laddove ovviamente ricorrano determinate circostanze.

 
 
 

Commenti


Non puoi più commentare questo post. Contatta il proprietario del sito per avere più informazioni.
Post: Blog2_Post
bottom of page