Cessione crediti cartolarizzati
- Studio legale De Biase

- 10 mar
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"... In caso di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, la contestazione da parte del debitore ceduto dell'esistenza del contratto di cessione impone al cessionario di fornire prova dell'esistenza di tale contratto, non potendo ritenersi sufficiente la mera notificazione della cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
La proposizione di un ricorso ex art. 700 c.p.c. nei confronti del cessionario di un credito, al fine di ottenere la cancellazione di segnalazioni a sofferenza, non costituisce riconoscimento implicito della titolarità del credito in capo al cessionario, qualora l'evocazione in giudizio del cessionario sia motivata dalla necessità di instaurare il contraddittorio con il soggetto che ha effettuato la segnalazione negativa. ..." (cfr. Corte D'Appello di Bari, Sentenza n. 956/2025 del 20-06-2025)




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