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Rimesse solutorie e ripristinatorie: criteri di distinzione.

  • Immagine del redattore: Studio legale De Biase
    Studio legale De Biase
  • 17 feb 2021
  • Tempo di lettura: 1 min

Cass. civ., sez. I, ord. n. 3858 del 15 febbraio 2021.

La Prima Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione affronta, con l’ordinanza n. 3858/21, due temi di indubbia rilevanza nell’ambito del contenzioso bancario: ovvero se sia configurabile la prescrizione del diritto alla rettifica di una annotazione in conto corrente e se una rimessa debba essere, sempre e comunque, prioritariamente imputata al debito per interessi.

Al fine di non confondere rimesse “apparentemente solutorie” con rimesse “effettivamente solutorie”, è necessario adottare il criterio del saldo via via rettificato.

Ha natura solutoria solo quella parte di rimessa pari alla differenza tra lo "scoperto" ed il limite del fido e potrà provvedersi all'imputazione del pagamento ex art. 1194 comma 2° solo limitatamente a questa parte.

 
 
 

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