Rimesse solutorie e ripristinatorie: criteri di distinzione.
- Studio legale De Biase

- 17 feb 2021
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Cass. civ., sez. I, ord. n. 3858 del 15 febbraio 2021.

La Prima Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione affronta, con l’ordinanza n. 3858/21, due temi di indubbia rilevanza nell’ambito del contenzioso bancario: ovvero se sia configurabile la prescrizione del diritto alla rettifica di una annotazione in conto corrente e se una rimessa debba essere, sempre e comunque, prioritariamente imputata al debito per interessi.
Al fine di non confondere rimesse “apparentemente solutorie” con rimesse “effettivamente solutorie”, è necessario adottare il criterio del saldo via via rettificato.
Ha natura solutoria solo quella parte di rimessa pari alla differenza tra lo "scoperto" ed il limite del fido e potrà provvedersi all'imputazione del pagamento ex art. 1194 comma 2° solo limitatamente a questa parte.




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