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Famiglia: sussiste l'obbligo di mantenimento per i figli maggiorenni?

  • Immagine del redattore: Studio legale De Biase
    Studio legale De Biase
  • 19 feb 2021
  • Tempo di lettura: 3 min

Trib. Foggia, sent. n. 433/2021.

Con la sentenza in commento, pubblicata in data 17 febbraio 2021, la prima sezione civile del Tribunale di Foggia, chiamata a decidere in merito alle sole questioni relative al mantenimento delle figlie di una coppia per la quale era già stata pronunciata la separazione personale, entrambe maggiorenni, ha affermato che

"esiste un diritto al mantenimento dopo il raggiungimento della maggiore età che però può essere conseguito solo ove assistito dalla prova dell'incolpevolezza o della necessità di perseguire un chiaro obiettivo di studio o di qualificazione professionale".

In particolare, il Tribunale, nel motivare in ordine al rigetto della domanda di mantenimento delle due figlie, ha avuto modo di svolgere importanti riflessioni sul tema.

È regola di diritto vigente nel nostro ordinamento che il mantenimento dei figli, a norma degli artt. 147 e 148 c.c., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi (arg. ex previgente art. 155 -quin quies c.c., ora art. 337 -septies c.c.), e si è ritenuto, fino ad un recente passato, che il genitore che agisca nei confronti dell'altro per la revoca dell'assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni è tenuto ad allegare il fatto costitutivo della raggiunta indipendenza economica.

Il concetto di indipendenza economica è stato oggetto di specificazione giurisprudenziale.

La Corte di Cassazione, in particolare, ha chiarito che non qualsiasi lavoro o reddito faccia venir meno l'obbligo del mantenimento, ma occorre un impiego tale da consentire al figlio un reddito corrispondente alla propria professionalità, adeguato alle sue attitudini ed aspirazioni (Cass. n. 27377/2013; n. 1773/2012; n. 18/2011; n. 14123/2011; n. 21773/2008).

Il medesimo panorama giurisprudenziale se, da un lato, non tollera i comportamenti di abuso, ricorrenti nelle ipotesi in cui il figlio assuma un comportamento di inerzia ed un rifiuto ingiustificato di occasioni di lavoro, sostanziantesi, in definitiva, in un atteggiamento di disinteresse nella ricerca dell'indipendenza economica (Cass. n. 2858/2016; Cass. n. 7970/2013; Cass. n. 4765/2002; Cass. n. 1830/2011), dall'altro, consente di affermare che l'obbligo continua a vigere se il figlio incolpevolmente non raggiunge l'indipendenza economica, aspirando ad una posizione lavorativa che richiede il prolungamento del percorso formativo o di studio (Cass. 8714/2008) o svolgendo un lavoro precario e limitato nel tempo che non garantisca una prospettiva di continuità (Cass. n. 8227/2009).

E' proprio sul concetto di "mancanza di colpevolezza", il quale farebbe continuare a sussistere il diritto al mantenimento, che si è sviluppato soprattutto il dibattito giurisprudenziale.

Sul punto, secondo i giudici di legittimità - i quali, di recente, con l’ordinanza n. 17183/2020, hanno operato una complessa rilettura delle norme sull’affidamento -, "è esigibile l'utile attivazione del figlio nella ricerca comunque di un lavoro, al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo, in attesa dell'auspicato reperimento di un impiego più aderente alle proprie soggettive aspirazioni; non potendo egli, di converso, pretendere che a qualsiasi lavoro si adatti soltanto, in vece sua, il genitore" .

Si tratta, dunque, evidentemente, di un richiamo a principi ispirati a criteri di merito e dignità della persona, in dissenso verso scelte assistenzialiste: "ciò conferma come, quando siano di rilievo i concetti del dovere e dell'autoresponsabilità - e non solo quelli del "diritto ad ogni possibile diritto" - dall'assistenzialismo anche il nostro ordinamento giuridico proceda di pari passo con l'evoluzione della società civile, pur corroborando tali principi con l'applicazione razionale e perdurante del principio di solidarietà ex art. 2 Cost." (Cass., Ord. 14 agosto 2020, n. 17183).

Sulla scorta di tali principi, il Tribunale di Foggia conclude affermando che, ove il figlio maggiorenne intenda ottenere il riconoscimento del mantenimento, dovrà adempiere all'onere di esplicitare le ragioni per cui non abbia ancora trovato un'occupazione, non studi, quali progetti e ambizioni abbia, dovendosi valutare, in concreto, la legittimità del mantenimento.

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